L'Italia ripudia davvero la guerra? Il caso ucraino

Nelle ultime settimane dalle più disparate parti (ANPI, sovranisti, estremisti di varia estrazione ecc) viene rilanciata l’idea che il nostro supporto militare all’Ucraina costituisca una violazione dell’art. 11 della Costituzione, vista la frase in esso riportato “L’Italia ripudia la guerra

Ma è davvero così? Davvero stiamo agendo fuori dalla Costituzione? È sbagliato l’invio delle armi all’Ucraina?

Tralasciando il sostanziale giudizio sul non supportare militarmente gli ucraini per una soluzione diplomatica a qualunque costo, infischiandosene totalmente delle dinamiche e di cosa ci sia in gioco, la legge parla chiaro: l’invio di armi all’Ucraina non è contrario alla Costituzione, men che meno all’art. 11.

Per quale motivo?

Cerchiamo di comprenderlo chiaramente, riprendendo il dibattito fatto qualche giorno fa nell’ultima puntata di “Basta che sia legale”

 

IL FAMIGERATO ART. 11: LE NORME VANNO LETTE PER INTERO

Quando si legge un articolo della Carta Costituzionale, due sono i principi di metodo che bisogna ben tenere a mente:

1) gli articoli non si considerano solo per la parte che ti fa comodo

2) ogni singolo articolo va interpretato alla luce di quanto dicono anche gli altri articoli della Carta

Su tali basi cosa ci dice allora questo famigerato art. 11? Davvero ripudiamo la guerra? NO.

Il primo comma infatti recita:

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali

 

La nostra Costituzione è figlia del clima del 2° Dopoguerra, una realtà in cui sebbene nessuno volesse più vedere un conflitto, si era al contempo consapevoli della necessità di non cedere a visioni utopistiche.

Tralasciando infatti che in origine si volesse usare termini come “rinuncia” (che però avrebbe dunque lasciato un margine decisionale), piuttosto che “condanna” (parola dal valore più etico che giuridico), l’art. 11 non vieta la guerra in sé e per sé, bensì solamente:

  • quella di conquista, che lede la libertà degli altri popoli, la loro sovranittà, i loro confini ecc.
  • come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali

Se la norma escludesse infatti la guerra in toto, allora anche quella per finalità difensive sarebbe vietata, un atto veramente masochistico (non trovate?) a cui vanno aggiunti due ulteriori dati.

Il primo sono le previsioni costituzionali sancite dall’art. 78 sulla deliberazione dello stato di guerra e dall’art. 52 sul sacro dovere della difesa della patria.

Il secondo è l’importante previsione del secondo comma (gli articoli vanno letti per intero, ricordatelo) dell’art. 11:

consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

 

Perché è così rilevante questa parte? Perché la dice lunga su come la guerra fosse intesa dai Padri Costituenti: un atto di impeto posto in essere ragioni differenti, a cui è però possibile trovare una soluzione (ammesso che via sia in tal senso una volontà).

Ed è in tal senso che dunque si rinvia alle organizzazioni internazionali tra cui figurano l’ONU, la NATO e l’UE, rivendicando però con chiarezza un principio: la pace e la giustizia non devono far venire meno il concetto di sicurezza internazionale, anzi quest’ultima è loro premessa.

Che vuol dire?

Che qui si ha il fondamento giuridico della nostra partecipazione ad organizzazioni come l’ONU e a meccanismi quali il meccanismo di sicurezza collettiva, permettendoci così di prendere parte – sempre per perseguire la pace – ad operazioni di carattere offensivo su mandato del Consiglio di sicurezza dell’ONU, il quale però in tal caso è rimasto bloccato dal veto della Russia, ergo la domanda ritorna: stiamo facendo un atto di guerra? Siamo fuori dal diritto? Assolutamente no.

 

LA QUESTIONE DELLE ARMI: LA COSTITUZIONA PARLA CHIARO

Se l’art. 11 punta dunque a tutelare la società, alla ragione come difesa contro la distruzione della guerra, vi è ora da considerare l’altro principio di metodo sopra evidenziato: ogni articolo della Costituzione va letto insieme agli altri coinvolti. Tradotto

L’art. 11 deve essere letto alla luce del diritto internazionale visto che quest’ultimo ai sensi dell’art. 10 (norme generali) e 117 (trattati internazionali) è posto dalla Costituzione stessa a un livello gerarchico superiore al suo. E cosa dice allora tale fonte del diritto?

Nella Carta delle Nazioni Unite è sancito chiaramente che l’ONU:

  • deve adoperarsi per la risoluzione pacifica delle controversie internazionali (capitolo I e VI della Carta);
  • ripudia la guerra (art.2 comma 4);

ove a quest’ultimo vi è un’eccezione: il diritto naturale di uno stato di difendersi a fronte di un attacco armato (art. 51 della Carta).

L’Ucraina – piaccia o no – è vittima di un’invasione militare totalmente illecita da parte della Russia, un attaco dal quale si sta legittimamente difendendosi, chiedendo altresì aiuto alla Comunità internazionale, della quale l’Italia è membro a pieno titolo, come lo sono la NATO e l’UE come organizzazioni di carattere regionale.

Ciò dunque comporta che l’invio delle armi all’Ucraina sia assolutamente legale, poiché è un atto di assistenza a una legittima difesa individuale (al più secondo alcuni vi sarebbe al massimo una violazione della convenzione dell’AIA sulle norme in materia di neutralità, il che è comunque giustificato dall’aggresione)[1], sollevando al massimo la necessità di vigilare sulla destinazione delle armi stesse a usi che non violino gravemente le norme del diritto internazionale, come sancito dal Trattato sul Commercio delle Armi (2014).

E in tal senso la nostra azione si pone in questo solco visto non solo la l. 185/90 sull’esportazione di armi,[2] ma anche le due risoluzioni del 1° marzo di Camera e Senato in cui si impegna il governo a:

cessione di apparati e strumenti militari che consentano all’Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione


il che guarda caso è quello che nella sostanza è quanto previsto dall’art. 11 della Costituzione.

Cosa possiamo dunque concludere?

Che seppure il diritto internazionale e costituzionale sono materie complesse, ciò non giustifica in alcun modo il vizio italico del cercare di essere tuttologi, il parlare senza cognizione di causa, lo sparar stronzate a ruota libera pur di dire la propria.

In tal senso se volete affermare l’idea (a mio avviso molto sciocca e irrealistica) che l’Ucraina possa essere aiutata senza supporto militare fatelo pure, ma evitate di dire che è la legge stessa ad imporlo, il che – qualora lo fosse stato – non vuol dir poi che la suddetta abbia comunque senso.

 


[1] Fonte: http://www.sidiblog.org/2022/03/08/la-compatibilita-con-la-costituzione-italiana-e-il-diritto-internazionale-dellinvio-di-armi-allucraina/

[2] Il paese destinatario – Ucraina – non sta violando l’art. 51 della Carta; tuttavia essendo questa una cessione fra stati, la stessa l. 185/90 escluderebbe tale atto dal suo alveo di competenza. Invero sembra che la deroga alla legge contenuta nella l. 16/22 sia in realtà figlia della mancanza di un trattato di assistenza militare tra i nostri due paesi.

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