L'UE chiede alle società europee più rilevanti di redigere report di sostenibilità per far emergere le attività più green e responsabili. Quali sono gli obiettivi?
Il contesto.
L’Unione europea recentemente ha approvato diversi nuovi atti normativi volti a promuovere i valori ed i principi giuridici “ESG”.
ESG è acronimo di Environmental, Social and Governance Issues ed allude a valori e principi quali: la tutela dell’ambiente e lotta al cambiamento climatico (lettera E), i diritti umani e in particolare quelli dei lavoratori (lettera S), questioni di integrità e governance aziendale (lettera G). Queste normative stanno già avendo un grande impatto su molti aspetti della società e, in particolare, delle imprese.
Le normative in materia di trasparenza su questioni di sostenibilità.
In questo contesto assumono rilievo le normative che impongono rendicontazioni in materia di sostenibilità: fra queste la Direttiva CSRD (Corporate sustainability reporting directive) ed il Regolamento Tassonomia (Taxonomy Regulation).
La rendicontazione in materia di sostenibilità è una significativa novità: sin dal Medioevo, infatti, le società – per ordine gestionale interno prima ancora che per obbligo di legge – hanno redatto un bilancio, nel senso di un documento periodico nel quale si illustra la situazione e l’andamento economico-finanziario dell’impresa.
Gli atti normativi citati impongono che nel bilancio (in particolare, in una sezione apposita della Relazione sulla gestione), le società redigano una rendicontazione di sostenibilità, ovvero una sorta di bilancio relativo agli aspetti ESG.
In breve, i contenuti della rendicontazione.
Per la CSRD, l’approccio è quello della cosiddetta “double materiality” o doppia rilevanza. Vengono in rilievo, infatti:
In pratica, sono rilevanti per la reportistica sia gli impatti che la società subisce da aspetti ESG, sia quelli che la società causa con riferimento agli aspetti ESG.
Per rendere la reportistica il più possibile oggettiva, la CSRD richiede il calcolo di tutta una serie di informazioni espresse in forma numerica.
Ad esempio, le società devono rendere informazioni sulle emissioni di gas climalteranti, sulla composizione della forza lavoro dell’impresa, sulle attività e sugli impegni connessi alla propria influenza politica, comprese le attività di lobbying.
Ad ogni modo, la direttiva non impone che si rendano informazioni su tutti i punti indicati dalla direttiva medesima. Salvo alcune informazioni sempre obbligatorie, la società impattata deve in primo luogo svolgere un’analisi sulla propria attività e selezionare gli aspetti per essa rilevanti, sui quali pertanto la rendicontazione diventa obbligatoria (la valutazione deve tenere conto della doppia rilevanza, da qui il nome inglese double materiality assessment).
Il Regolamento Tassonomia, con un diverso approccio, elenca (tassonomia vuol dire elenco) una serie di attività economiche e “Criteri di vaglio tecnico” (in inglese: Technical Screening Criteria o TSC) ai quali attenersi nello svolgerle. Se un’impresa svolge una di queste attività nel rispetto dei TSC (purché, inoltre, nello svolgerle, non si causino altri significativi danni all’ambiente, e si rispettino requisiti minimi di rispetto dei diritti umani e dei lavoratori) allora l’impresa può dire di svolgere attività ambientalmente sostenibili (“attività allineate al Regolamento Tassonomia”). Le informative richieste dal Regolamento Tassonomia impongono pertanto di indicare quale porzione delle attività della società impattata siano allineate alla Tassonomia.
Scopo delle discipline.
La direttiva CSRD è volta a garantire che le società forniscano determinate informazioni in materia ESG che vengono ritenute determinanti per: “riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva, gestire i rischi finanziari derivati dai cambiamenti climatici, l'esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali nonché promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie” (considerando n. (2) della Direttiva CSRD).
Inoltre, si ritiene che la fornitura di informazioni in materia ESG possa portare benefici alle imprese che rendono le informazioni medesime “in particolare aumentando all'interno dell'impresa la consapevolezza e la comprensione dei rischi e delle opportunità correlati al clima, diversificando la base di investitori, creando un costo inferiore del capitale e migliorando il dialogo costruttivo con tutti i portatori di interessi. Inoltre, la diversità nei consigli di amministrazione delle imprese può influire sul processo decisionale, sul governo societario e la resilienza” (considerando n. (3) della Direttiva CSRD).
In modo simile, riguardo al Regolamento Tassonomia, le premesse indicano come il creare un elenco di attività che il pubblico consideri con fiducia come ecologiche (poiché sono ufficialmente riconosciute tali dalla legge), rappresenti il passo più importante per attirare maggiori investimenti verso tali attività.
Adempiere gli obblighi di trasparenza imposti dalle normative citate sarà certamente oneroso per le imprese impattate. Il tempo ci dirà se effettivamente le rendicontazioni contribuiranno in modo significativo agli ambiziosi obiettivi sopra elencati.