Nell’ultimo mese c’è stato un tema che ha rivestito un ruolo fondamentale per alcuni creator sul web, parliamo della vicenda che riguarda Maria Sofia e della serie di contenuti che il suo video di denuncia ha generato.
Il tema in questione è soprattutto giuridico, per poter affrontare il tema della diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite dobbiamo prima spiegare in breve cos’è successo effettivamente, i dati di cui siamo a conoscenza sono quelli affidati dalla stessa Maria Sofia ai social, con video e dirette a cui ha partecipato.
La vicenda comincia con l’iscrizione di Maria Sofia ad Only Fans, sito che già di per sé genera un po’ di biasimo per chi utilizza la piattaforma in questione. Non è la prima volta che sentiamo di divulgazione di foto contenute sulla piattaforma bianco-blu al di fuori della stessa, in questo caso però non parliamo di foto contenute nella bacheca del creator in questione, ma di foto sessualmente esplicite inviate ad una persona, in chat privata, dopo aver ricevuto un pagamento ulteriore rispetto al semplice abbonamento che si paga per accedere al feed.
Successivamente questa persona ha preso queste foto, inviate da Maria Sofia a lei soltanto, e le ha rese pubbliche, quindi fruibili a chiunque non facesse parte di quella chat a due.
Maria Sofia ha denunciato la cosa affidando la sua storia ad un video sui social, per sensibilizzare sul tema della condivisione non consensuale di materiale privato non destinato alla visione pubblica, anche se la persona che ha creato i contenuti è una sex worker.
I fatti in questione possono avere rilevanza penale ai sensi dell’art. 612 ter c.p., diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, conosciuto come revenge porn, termine che non racchiude tutte le possibili condotte che nella realtà potrebbero rientrare in questa fattispecie.
L’articolo 612 ter è stato introdotto con la legge n. 69/2019, il cd. Codice rosso, che ha previsto non solo nuovi reati, tra cui il 612 ter stesso e altre fattispecie destinate a contrastare la cd. Violenza di genere, ma anche un iter procedimentale molto più celere nel caso si sospetti la commissione di alcuni illeciti relativi alla violenza di genere, come maltrattamenti in famiglia e stalking, di fronte ai quali la polizia giudiziaria deve riferire immediatamente al pubblico ministero, il quale deve attivarsi entro 72 ore.
Il 612 ter è stato introdotto per supplire ad una lacuna normativa, e per porre rimedio ad una serie di condotte che stavano riscuotendo molta attenzione da parte dell’opinione pubblica, come il caso di Tiziana Cantone, che dopo la diffusione in Internet contro la sua volontà di alcuni filmati hard di cui era protagonista, era stata oggetto di pesanti e continue offese e aggressioni al suo onore e alla sua reputazione che l’avevano spinta a togliersi la vita il 13 settembre 2016.
La morte di Tiziana Cantone ha spinto alla presentazione de primo progetto di legge per l’introduzione di un reato specifico. La vicenda che ha accelerato l’iter di approvazione è quella che ha coinvolto la deputata Giulia Sarti. Infatti prima del 2019 le condotte in questione potevano essere punite solo ai sensi del reato di diffamazione, integrando una lesione della reputazione.
Ma cosa prevede la norma? Il primo comma punisce con la reclusione da 1 a 6 anni chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, pubblica, diffonde o cede immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone raffigurate.
Il secondo comma estende l’applicabilità della fattispecie anche ai cd. secondi distributori o comunque a chi si limita a ricevere il suddetto materiale, come nel caso del sexting, ma in tal caso, a differenza del primo comma, si richiede che il soggetto agente abbia la specifica finalità di arrecare nocumento alla vittima, un danno, da intendere in modo generico, non come mera vendetta.
Una trattazione obiettiva ci impone di sgombrare il campo da un equivoco molto diffuso, quello per cui si ritiene che il 612 ter punisca solamente i fatti quando commessi dall’ex partner al fine di vendetta: in realtà la norma non richiede né lo scopo vendicativo né che tra autore e vittima ci fosse una relazione, e difatti la presenza di quest’ultimo elemento viene considerata come una possibile aggravante della condotta, di per sé illecita, questo comporta un mero aumento della pena base fino ad ⅓, ma non è un elemento costitutivo del reato, bensì solo eventuale.
Arrivati a questo punto della trattazione dobbiamo affrontare anche alcune delle decisioni che ci sono state sull’applicazione di questo articolo e di cosa abbia spinto alcuni giudici a tali decisioni. Stiamo parlando della decisione del Gip del Tribunale di Reggio Emilia, il quale ha ritenuto che la norma si applichi solo nei casi in cui il materiale è stato “precedentemente condiviso o realizzato dalla coppia all’interno del contesto relazionale, realizzato consensualmente in un contesto connotato da reciproca fiducia”, un’interpretazione che stona con il dato testuale della norma.
Che ruolo ha il 612 ter nella vicenda in questione? E più nello specifico, possiamo dire che il materiale raffigurante Maria Sofia sia stato diffuso “senza il consenso” della stessa, fosse “sessualmente esplicito” e “destinato a rimanere privato”?
Secondo il nostro modesto parere non ci sono molti dubbi sul fatto che questa vicenda rientri in questa fattispecie. Ma occorre fare un distinguo tra il materiale pubblicato dalla creatrice di contenuti nella home page di Only Fans e quello inviato tramite chat privata a singoli utenti: se nel primo caso il carattere privato è opinabile, e tale risulta quindi la rilevanza del 612 ter, esso sussiste senza dubbio nel secondo caso, in cui – evitando sterili polemiche sull’intento lucrativo – una sex worker può decidere di non divulgare in modo estensivo determinati contenuti, magari più espliciti e sensibili, ma riservarli ad un numero ristretto e ben definito di utenti; in questo ultimo caso emerge con chiarezza il fatto che vengano chiamati in causa proprio gli interessi, i cd. beni giuridici, tutelati dalla norma: l’autodeterminazione della persona e la riservatezza della sfera sessuale.
E’ poi opportuno svolgere alcune considerazioni sul rapporto tra il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e le sanzioni connesse alla violazione del diritto d’autore. Queste ultime vengono richiamate da molti che, sulla base della natura dell’attività di Maria Sofia, ritengono che costei, e le sex creator in generale, non meritino in nessun caso la tutela penalistica del 612 ter. Anzitutto bisogna premettere che il diritto d’autore viene tutelato tanto nel profilo patrimoniale (poiché il titolare dell’opera protetta ha interesse a sfruttare la stessa economicamente) quanto nel profilo morale (poiché il titolare ha interesse a rivendicare la paternità dell’opera protetta e opporsi ad alterazioni della stessa); inoltre le sanzioni a tal proposito possono essere sia di natura amministrativa, consistenti in una mera sanzione pecuniaria, sia di natura penale. Ora, tale disciplina può offrire protezione, avendo Maria Sofia subito anche un danno economico, ma ciò non vanifica la tutela penalistica del 612 ter, che va riconosciuta, sgombrando il campo da interpretazioni giurisprudenziali fantasiose e pregiudizi nei confronti delle sex worker, spesso basati su uno sterile moralismo o sul victim blaming.
Non è inusuale sentir commentare vicende legale alla violenza di genere con un “ma “se l'è cercata”, dando adito all’idea che la donna non sia prive di colpe, che abbia in qualche modo tentato o provocato il soggetto attivo o fatto intendere qualcosa di diverso da ciò che realmente desiderava, ed è una degenerazione pressoché costante quando si parla di questo tipo di reati.
Ed è quello che succede anche in questo caso, infatti in molti affermano “doveva aspettarselo”, come se questa potesse essere una vera scriminante per chi commette un fatto previsto dalla legge come reato, quando in realtà non rappresenta altro che una erronea interpretazione di una norma chiara e che cerca di arginare un fenomeno che si sta diffondendo sempre più; sicuramente non sarà lo strumento più idoneo per affrontare queste fattispecie, di cui il legislatore non aveva idea nel momento in cui ha scritto al norma, ma sicuramente non è rinnegando la presenza di una rilevanza penale che verrà risolto questo problema.