Il nuovo Regolamento “Ecodesign”: requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili

L’Unione Europea ha emanato una direttiva quadro perché i prodotti immessi sul mercato rispettino requisiti di sostenibilità – requisiti di progettazione ecocompatibile.

Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea un regolamento che stabilisce il quadro normativo necessario alla definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili (in inglese: Ecodesign for Sustainable Products Regulation - ESPR). Secondo il regolamento, la “progettazione ecocompatibile” (in inglese, “Ecodesign”), è l'integrazione di considerazioni di sostenibilità ambientale nelle caratteristiche del prodotto e nei processi che si svolgono lungo l'intera catena del valore del prodotto.

I “requisiti di progettazione ecocompatibile” sono i requisiti di prestazione o gli obblighi di informazione volti a rendere il prodotto più ecosostenibile, compresi i processi che si svolgono lungo l'intera catena del valore del prodotto.

Il regolamento non fissa direttamente i requisiti di ecodesign, ma si limita a fissare la cornice normativa ai sensi della quale tali requisiti saranno emanati tramite atti delegati emanati dalla Commissione europea, inoltre non si applica a talune categorie di prodotti, quali alimenti, mangime, medicinali, ed altri. Salve le categorie escluse, tutti i prodotti immessi in commercio nell’Unione, anche se fabbricati altrove, sono soggetti alle norme del regolamento. 

Il regolamento è finalizzato a fare sì che i prodotti sostenibili diventino la norma ed a ridurre l'impronta di carbonio e l'impronta ambientale complessiva dei prodotti nel corso del loro ciclo di vita, nonché ad assicurare la libera circolazione dei prodotti sostenibili nel mercato interno. Anche questo regolamento, come altri atti normativi che intervengono in settori molto diversi tra loro, è emanato in attuazione del Green Deal europeo. Il regolamento abroga, secondo le tempistiche ivi previste, la precedente direttiva ecodesign. Essa imponeva un simile sistema di requisiti ecodesign, ma solo ai prodotti connessi all’energia. Sostanzialmente, la medesima strategia della direttiva ecodesign si vuole oggi estesa alla generalità dei prodotti, salvo quelli espressamente esclusi. 

Nelle premesse (c.d. considerando) del regolamento ecodesign, si dà infatti conto del successo del sistema creato con la direttiva ecodesign e con altri simili atti normativi (quali il regolamento etichettatura energetica, c.d. ecolabel). Tale sistema ha generato, secondo i dati delle autorità europee, significativi risparmi energetici nel corso degli anni. Se ne conclude la necessità di estendere tale sistema ad un novero ancora maggiore di prodotti.

I requisiti attengono alle prestazioni o alle informazioni. I requisiti di prestazione richiedono che i prodotti rispettino determinati parametri attinenti a determinati aspetti quali: a) durabilità e affidabilità; b) facilità di riparazione e manutenzione; c) facilità di miglioramento, riutilizzo, rifabbricazione e ricondizionamento; d) progettazione per il riciclaggio, facilità e qualità del riciclaggio.

I requisiti di informazione prevedono che il fabbricante renda, a riguardo del prodotto, determinate informazioni qualificanti, anche attraverso specifiche modalità, quali l’etichettatura (labelling). Tali informazioni dovranno normalmente essere anche incluse in un Passaporto digitale del prodotto, disciplinato nel regolamento, che rappresenta una sorta di carta di identità dei prodotti.

Gli atti delegati potranno prevedere classi di prestazione alle quali assegnare i prodotti, sulla base dei diversi livelli di performance che li caratterizzano rispetto a determinati aspetti.

Non vi è dubbio che il regolamento imponga una vasta gamma di requisiti e di step procedurali (in questa sede non espressamente trattati), seguito dell’emanazione degli atti delegati. A fronte dei miglioramenti in termini di sostenibilità, tali requisiti e step renderanno più sofisticato (nonché, presumibilmente, più costoso e forse lungo) il procedimento di sviluppo, produzione e distribuzione dei prodotti nel mercato europeo. Questo atto garantisce tuttavia un elevato livello di armonizzazione: i requisiti di ecodesign saranno adottati dalla Commissione europea per tutti i Paesi membri, con le medesime tempistiche. Da questo punto di vista, vi è un effettivo ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri e vi è ampio consenso che questa sia una precondizione affinché si possa effettivamente creare un mercato unico europeo a riguardo di un determinato prodotto o servizio. Fondamentale sarà la sensibilità della Commissione nell'individuare i prodotti per i quali è più utile l'imposizione di requisiti, e nel formulare requisiti proporzionati in termini di benefici ambientali e costi correlati.

Alcune previsioni del regolamento sono ulteriori rispetto alla sola imposizione dei requisiti di ecodesign. 

Infatti, in materia di riduzione della quantità di rifiuti prodotta dalle società europee, si prevede che gli operatori economici adottino: “le misure necessarie che ci si può ragionevolmente attendere per evitare la necessità di distruggere i prodotti di consumo invenduti”. Salvo talune eccezioni, dal 19 luglio 2026, è vietata la distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati in un allegato del regolamento (indumenti e calzature).

In materia di gare pubbliche di appalto, si prevede che gli enti pubblici aggiudichino gli appalti pubblici conformemente a determinate “prescrizioni minime” che, in caso di appalti per l’acquisto di beni, promuovano l'acquisto di prodotti più sostenibili ai sensi del regolamento o, nel caso di appalti di lavori o servizi, incrementino l’utilizzo di tali prodotti nelle attività che costituiscono l’oggetto degli appalti. Le prescrizioni minime sono emanate dalla Commissione europea.

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