Gli USA bocciano l’obbligo vaccinale

Perché la decisione della Corte Suprema è una decisione giusta.

Giovedì 13 gennaio la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, con una maggioranza risicata, ha bocciato il provvedimento voluto da Biden, che imponeva l’obbligo vaccinale o i test settimanali per i dipendenti delle grandi aziende americane. Peraltro, nella stessa giornata, la Corte Suprema ha anche dato il via libera temporaneo all’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari che lavorino in strutture che ricevono fondi federali (di ciò, ci occuperemo un’altra volta). Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire il background e le conseguenze della prima decisione dei giudici supremi americani, il cui esito –– come più volte ribadito durante le dirette di #WorldWildLO –– era peraltro scontato.

COSA È SUCCESSO

Lo scorso 5 novembre l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA), un’authority federale dipendente dal Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, ha emanato un Emergency Temporary Standards (ETS), ossia un corposo atto amministrativo regolamentare, che a partire dal 5 dicembre imponeva ai datori di lavoro privati con almeno 100 dipendenti di richiedere ai propri lavoratori di presentare alternativamente una certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione contro il COVID-19 o l’esito negativo di un test molecolare da ripetersi settimanalmente, con l’obbligo per i dipendenti non vaccinati di indossare la mascherina. Da questi obblighi venivano esentati, di fatto, solo i lavoratori in smart working che comunque andavano contati a fini del raggiungmento della quota. Di fatto, una norma simile al green pass italiano. Della sfortunata sorte degli ETS emanati dall’OSHA nel corso degli ultimi decenni avevamo già parlato, in un altro articolo pubblicato su questo sito qualche mese fa, in cui anticipavamo le possibili reazioni al provvedimento ai tempi solo annunciato da Joe Biden. Reazioni che non sono tardate ad arrivare: già il 15 novembre, la Corte Federale d’Appello del Quinto Circuito aveva accolto un ricorso con cui alcune aziende chiedevano d’urgenza la sospensione dell’ETS. Questo e i vari altri ricorsi contro l’ETS, successivamente riuniti in una causa davanti alla Corte Federale d’Appello del Sesto Circuito, erano conclusi con una revoca della sospensione (la stiamo facendo semplice, i lettori più esperti ci perdoneranno). A questa revoca è seguito un ricorso d’urgenza davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti per la sospensione cautelare (anche qui, la traduzione è imprecisa, ma un po’ di semplificazione è d’obbligo) dell’efficacia dell’ETS, promosso dalla più grande associazione di piccole imprese americana, la NFIB, che è all’origine della decisione di ieri, nel caso che prende il nome di National Federation of Independent Business v. Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration.

 

CHE COSA HA DETTO LA CORTE SUPREMA.

In una brevissima opinione pronunciata per curiam (ossia, nella forma tipica assunta dai provvedimenti cautelari) la Corte Suprema americana ha accolto il ricorso, dichiarando la temporanea sospensione dell’efficacia dell’ETS dell’OSHA. È appena il caso di ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza USA, i ricorsi in via cautelare possono essere accolti solo allorquando i ricorrenti dimostrino contestualmente (1) che le loro argomentazioni giuridiche sono suscettibili di prevalere nel successivo giudizio di merito (fumus boni iuris)  (2) che, se il ricorso non fosse accolto, sarebbero esposti a lesioni irreparabili (periculum in mora) e (3) che l’accoglimento del ricorso non nuocerebbe all'interesse pubblico. Peraltro, la maggioranza nel caso specifico manca di discutere appronditamente i punti (2) e (3), cosa su cui la dissenting opinion fa giustamente notare.

I giudici della Corte suprema iniziano ricordando che i poteri dell’OSHA sono regolati dall’Occupational Safety and Health Act, approvato dal Congresso nel 1970. Come suggerisce il nome stesso dell’agenzia e della legge che la regola, i poteri dell’OSHA riguardano la «occupational safety», ossia la sicurezza sul lavoro. La Corte suprema mette poi in luce che, in base all’Occupational and Safety Act, l’OSHA in via eccezionale può emanare, con un un procedimento amministrativo semplificato ai minimi termini, delle regole emergenziali temporanee (ossia, gli ETS) allorquando ricorrano contestualmente due circostanze, da interpretarsi in modo restrittivo: (1) i lavoratori sono «esposti ad un grave pericolo dall’esposizione a sostanze o ad agenti determinati come tossici o fisicamente dannosi o a nuovi pericoli» e (2) «tale ETS è necessario per proteggere i lavoratori da tale pericolo».

Secondo la Corte Suprema, tuttavia, nel caso specifico l’OSHA non era autorizzata ad emanare l’ETS. Infatti, i poteri delle agenzie federali devono essere regolati in modo chiaro e specifico dalla legge: tuttavia, l’Occupational Safety and Health Act conferisce all’OSHA solo il potere di «fissare standard di sicurezza sul luogo di lavoro», mentre nessuna sua disposizione riguarda più in generale la sanità pubblica, che perciò non rientra in alcun modo nella sfera di competenza dell’OSHA. In particolare, la Corte Suprema mette in luce come l’OSHA sia autorizzata a regolare i rischi specifici al luogo di lavoro («“occupational” hazard») a tutela della salute dei lavoratori. Ora, secondo la Corte Suprema, la SARS-CoV-2 «si diffonde a casa, nelle scuole, durante gli eventi sportivi, e ovunque la gente si riunisca»: il che rende il rischio derivante dal COVID-19 un rischio «universale» (direbbero i giuristi italiani, un rischio generico) e non invece un rischio specifico a qualsiasi luogo di lavoro. Secondo la Corte Suprema, permettere all’OSHA di regolare i rischi universali, «semplicemente perché la maggior parte degli americani ha un lavoro», significherebbe delegargli un potere che, semplicemente, il Congresso non gli ha conferito attraverso la legge. Ciò ovviamente non significa che l’OSHA non abbia alcun potere di regolare il rischio derivante dal COVID-19: infatti, qualora a causa delle circostanze di fatto, il COVID-19 dovesse diventare un «rischio specifico» al luogo di lavoro, l’OSHA potrebbe benissimo emanare regole specifiche a tutela dei lavoratori: ad esempio, secondo la Corte suprema, è indubitabile che l’OSHA abbia il potere di imporre misure di protezione specifiche per «i ricercatori che lavorano con il virus COVID-19» o per i lavoratori che si trovino ad operare in ambienti particolarmente affollati o ristretti. Quello che però l’OSHA non può fare legittimamente è dettare regole che si applichino indiscriminatamente ad ogni tipo di azienda, a prescindere dai rischi specifici legati al luogo di lavoro: che è esattamente ciò che l’ETS del 5 novembre ha fatto. Questa, in sintesi, è stata la decisione della Corte Suprema.

Peraltro, è doveroso notare che i giudici della maggioranza non affrontano affatto quella che avrei scommesso sarebbe stata una questione centrale e primaria già da ora: il fatto che la Costituzione americana riservi qualsiasi potere di «public health» alle autorità statali e non a quelle federali. Un argomento simile, che in realtà finisce a toccare una questione dottrinale più complessa (che non è il caso di trattare) è sollevato dai giudici Gorsuch, Thomas e Alito che hanno firmato una «concurring opinion» (ossia, un’opinione che pur condividendo l’esito della decisione, vi arriva attraverso un ragionamento giuridico differente rispetto a quello della maggioranza).  Non condividono l’esito del giudizio, invece, i giudici Breyer, Sotomayor e Kagan, autori di una lunga dissenting opinion che––sinteticamente––basa il ragionamento su un argomento giuridico piuttosto comune nelle dissenting opinion: un'agenzia federale con esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è più titolata a decidere sulla salute dei lavoratori rispetto alla decisione di una corte che manca di qualsiasi conoscenza specifica e che, con le sue decisioni, rischia di mettere a repentaglio la salute pubblica. Molto debole, dal punto di vista giuridico.

La palla ora torna al Sesto Circuito per la decisione di merito, in un processo che sicuramente seguiremo e commenteremo.

 

 

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